Al via anche a Bitonto l'annuale campagna contro gli incendi boschivi
Tutte le norme di prevenzione da seguire
sabato 4 giugno 2022
Al via in tutta la Puglia l'annuale campagna per la lotta agli incendi boschivi estivi
La Regione Puglia ha confermato anche per il 2022 dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (in aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo), con possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177/2022)
A livello comunale l'ordinanza sindacale n. 345/2022, predisposta dalla Polizia locale, integra obblighi e divieti fissati da Regione e Stato con l'ordine rivolto a "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio" di eseguire in tempo utile (entro il 15 giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi, provvedendo ad arare, diserbare e pulire le zone di terreno confinanti con aree boscate o vicine ad abitazioni, ferrovie, strade e autostrade, creando "idonee fasce di protezione".
L'ordine, finalizzato a "scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone", dovrà essere rispettato sino al 15 settembre 2022, termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi, fermo restando il possibile allungamento al 30 settembre 2022, in caso di necessità, come stabilito dal decreto regionale.
Per chi non rispetterà l'obbligo di interventi per la prevenzione degli incendi estivi fissato dall'ordinanza sindacale scatterà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 175 e 1.350 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge in materia.
In caso di avvistamento di incendio i cittadini sono invitati a contattare tempestivamente il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (tel. 115), il Comando di Polizia Locale (tel. 080.3751014) o il locale Comando Stazione Carabinieri (tel. 080.3751010).
In tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti le disposizioni regionali prevedono, nel periodo 15 giugno-15 settembre, il tassativo divieto di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (ad eccezione di quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Non osservare tali divieti comporterà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Nel decreto del presidente della Regione Puglia, inoltre, sono richiamati l'obbligo di realizzare gli interventi di prevenzione incendi, rispettando le disposizioni della legge regionale n. 38/2016 e le vigenti linee guida del relativo Piano regionale, la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi da parte della Città Metropolitana e dei Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le organizzazioni di volontariato attive nell'ambito della protezione civile, e l'obbligo per il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di scrupolosa osservanza delle disposizioni nazionali e regionali contro la diffusione delle malattie virali trasmissibili (Covid-19).
La Regione Puglia ha confermato anche per il 2022 dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (in aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo), con possibilità, in caso di necessità contingenti, di anticipare al 1 giugno o posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 177/2022)
A livello comunale l'ordinanza sindacale n. 345/2022, predisposta dalla Polizia locale, integra obblighi e divieti fissati da Regione e Stato con l'ordine rivolto a "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio" di eseguire in tempo utile (entro il 15 giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi, provvedendo ad arare, diserbare e pulire le zone di terreno confinanti con aree boscate o vicine ad abitazioni, ferrovie, strade e autostrade, creando "idonee fasce di protezione".
L'ordine, finalizzato a "scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone", dovrà essere rispettato sino al 15 settembre 2022, termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi, fermo restando il possibile allungamento al 30 settembre 2022, in caso di necessità, come stabilito dal decreto regionale.
Per chi non rispetterà l'obbligo di interventi per la prevenzione degli incendi estivi fissato dall'ordinanza sindacale scatterà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 175 e 1.350 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge in materia.
In caso di avvistamento di incendio i cittadini sono invitati a contattare tempestivamente il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (tel. 115), il Comando di Polizia Locale (tel. 080.3751014) o il locale Comando Stazione Carabinieri (tel. 080.3751010).
In tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti le disposizioni regionali prevedono, nel periodo 15 giugno-15 settembre, il tassativo divieto di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (ad eccezione di quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Non osservare tali divieti comporterà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Nel decreto del presidente della Regione Puglia, inoltre, sono richiamati l'obbligo di realizzare gli interventi di prevenzione incendi, rispettando le disposizioni della legge regionale n. 38/2016 e le vigenti linee guida del relativo Piano regionale, la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi da parte della Città Metropolitana e dei Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le organizzazioni di volontariato attive nell'ambito della protezione civile, e l'obbligo per il personale impiegato nella attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi di scrupolosa osservanza delle disposizioni nazionali e regionali contro la diffusione delle malattie virali trasmissibili (Covid-19).