Elezioni Politiche 2018: entro lunedì l'opzione per gli stranieri che vogliono votare in Italia
La richiesta dovrà essere presentata al consolato estero competente
sabato 6 gennaio 2018
10.56
Lunedì 8 gennaio scade il termine per presentare, al Consolato estero competente per territorio, la domanda per esercitare il diritto di voto in Italia, in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo prossimo, da parte degli elettori residenti all'estero (legge n. 459/2001 e D.P.R. n. 104/2003). Per la richiesta si può utilizzare il modulo predisposto dal Ministero dell'Interno e dal Ministero degli Affari Esteri, scaricabile anche dal sito internet del Comune di Bitonto (www.comune.bitonto.ba.it).
Come noto in base alla vigente normativa, in occasione di elezioni politiche, i cittadini italiani residenti all'estero votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero. In alternativa, possono scegliere di votare in Italia nel proprio Comune di residenza AIRE, comunicando per iscritto la propria opzione al Consolato di appartenenza entro i termini di legge (10 giorni dal decreto di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato delle Camere): in questo caso potranno esprimere il voto in favore di candidati della circoscrizione in cui è inserito il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali.
L'opzione è valida solo per una consultazione elettorale.
Il modello di opzione, compilato e firmato, dovrà pervenire entro il termine di lunedì 8 gennaio all'ufficio consolare relativo alla circoscrizione di residenza; se il modulo non è consegnato di persona, dovrà essere allegata la copia di un valido documento di identità del dichiarante.
Il Ministero degli Affari Esteri ricorda agli elettori di verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
Per chi sceglie di rientrare in Italia per votare, la legge non prevede nessun di rimborso delle spese di viaggio sostenute, ma soltanto agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica, infatti, è previsto solo per gli elettori che risiedono in Paesi dove non è prevista la possibilità di votare per corrispondenza (art. 20, comma 2, legge n. 459/2001).
Come noto in base alla vigente normativa, in occasione di elezioni politiche, i cittadini italiani residenti all'estero votano per corrispondenza per eleggere i propri rappresentanti alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, scegliendoli fra i candidati che si presentano nella propria ripartizione della circoscrizione Estero. In alternativa, possono scegliere di votare in Italia nel proprio Comune di residenza AIRE, comunicando per iscritto la propria opzione al Consolato di appartenenza entro i termini di legge (10 giorni dal decreto di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato delle Camere): in questo caso potranno esprimere il voto in favore di candidati della circoscrizione in cui è inserito il proprio comune d'iscrizione nelle liste elettorali.
L'opzione è valida solo per una consultazione elettorale.
Il modello di opzione, compilato e firmato, dovrà pervenire entro il termine di lunedì 8 gennaio all'ufficio consolare relativo alla circoscrizione di residenza; se il modulo non è consegnato di persona, dovrà essere allegata la copia di un valido documento di identità del dichiarante.
Il Ministero degli Affari Esteri ricorda agli elettori di verificare che la comunicazione di opzione spedita per posta sia stata ricevuta in tempo utile dal proprio Ufficio consolare.
Per chi sceglie di rientrare in Italia per votare, la legge non prevede nessun di rimborso delle spese di viaggio sostenute, ma soltanto agevolazioni tariffarie all'interno del territorio italiano. Il rimborso del 75 per cento del costo del biglietto di viaggio, in classe economica, infatti, è previsto solo per gli elettori che risiedono in Paesi dove non è prevista la possibilità di votare per corrispondenza (art. 20, comma 2, legge n. 459/2001).