Emanate le disposizioni regionali e comunali per la lotta agli incendi boschivi estivi
Il periodo di massima pericolosità è fissato tra il 15 giugno ed il 15 settembre
martedì 6 giugno 2023
Anche per il 2023 la Regione Puglia ha fissato dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (in aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo), prevedendo la possibilità, in caso di necessità contingenti anche solo per specifiche aree del territorio regionale, di anticipare al 1° giugno e posticipare al 30 settembre lo stato di allertamento delle strutture operative.Dopo l'emanazione nei giorni scorsi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale (n. 258/2023) il sindaco Francesco Paolo Ricci ha firmato l'ordinanza n. 342/2023, predisposta dalla Polizia locale, che integra obblighi e divieti fissati da Regione e Stato.
Il provvedimento comunale ordina a "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio" di eseguire in tempo utile (entro il 15 giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi, provvedendo all'aratura, al diserbo e alla pulizia delle zone di terreno confinanti con aree boscate o vicine ad abitazioni, ferrovie, strade e autostrade, creando "idonee fasce di protezione".
L'ordine è finalizzato a scongiurare rischi di incendio per cause accidentali, dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone, e dovrà essere rispettato sino al 15 settembre 2023, termine finale del periodo dichiarato a grave rischio incendi, che potrebbe essere allungato sino al 30 settembre 2023, in caso di necessità, come stabilito dal decreto regionale.
Non rispettare l'obbligo di interventi per la prevenzione degli incendi estivi fissato dall'ordinanza comunale farà scattare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 175 e 1.350 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori provvedimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia.
In caso di avvistamento di incendi i cittadini sono invitati a contattare tempestivamente il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (tel. 115), il Comando di Polizia Locale (tel. 080.3751014) o il locale Comando Stazione Carabinieri (tel.
080.3751010).
In tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti le disposizioni regionali prevedono, nel periodo 15 giugno-15 settembre, il tassativo divieto di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (ad eccezione di quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Per chi non osserva tali divieti è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Il decreto del presidente della Regione Puglia, inoltre, richiama l'obbligo di realizzare gli interventi di prevenzione incendi, rispettando le disposizioni della legge regionale n. 38/2016 nonché le linee guida del vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", e la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi da parte della Città Metropolitana e dei Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare in tale attività anche le organizzazioni di volontariato attive nell'ambito della protezione civile.
Il provvedimento comunale ordina a "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio" di eseguire in tempo utile (entro il 15 giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi, provvedendo all'aratura, al diserbo e alla pulizia delle zone di terreno confinanti con aree boscate o vicine ad abitazioni, ferrovie, strade e autostrade, creando "idonee fasce di protezione".
L'ordine è finalizzato a scongiurare rischi di incendio per cause accidentali, dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone, e dovrà essere rispettato sino al 15 settembre 2023, termine finale del periodo dichiarato a grave rischio incendi, che potrebbe essere allungato sino al 30 settembre 2023, in caso di necessità, come stabilito dal decreto regionale.
Non rispettare l'obbligo di interventi per la prevenzione degli incendi estivi fissato dall'ordinanza comunale farà scattare una sanzione amministrativa di importo compreso tra 175 e 1.350 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori provvedimenti previsti dalle disposizioni di legge in materia.
In caso di avvistamento di incendi i cittadini sono invitati a contattare tempestivamente il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (tel. 115), il Comando di Polizia Locale (tel. 080.3751014) o il locale Comando Stazione Carabinieri (tel.
080.3751010).
In tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti le disposizioni regionali prevedono, nel periodo 15 giugno-15 settembre, il tassativo divieto di:
- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (ad eccezione di quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
- transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
- abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Per chi non osserva tali divieti è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Il decreto del presidente della Regione Puglia, inoltre, richiama l'obbligo di realizzare gli interventi di prevenzione incendi, rispettando le disposizioni della legge regionale n. 38/2016 nonché le linee guida del vigente "Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi", e la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi da parte della Città Metropolitana e dei Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare in tale attività anche le organizzazioni di volontariato attive nell'ambito della protezione civile.