Lotta agli incendi estivi: un'ordinanza ribadisce gli obblighi anche nel territorio di Bitonto
Importante l'opera preventiva da parte dei privati
giovedì 27 maggio 2021
Anche per il 2021, avviando l'annuale campagna per la lotta gli incendi boschivi, la Regione Puglia ha fissato dal 15 giugno al 15 settembre il periodo di massima pericolosità per gli incendi in aree boscate, cespugliate, arborate o a pascolo, prevedendo la possibilità, in caso di necessità, di anticipare al 1° giugno o posticipare al 30 settembre il conseguente stato di allertamento delle strutture operative. (Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 115/2021)
A livello comunale con l'ordinanza sindacale n. 281/2021, predisposta dal competente ufficio della Polizia Locale, gli obblighi e i divieti stabiliti dalla normativa regionale e nazionale sono integrati dall'ordine rivolto ai "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio" di eseguire in tempo utile (entro il 15 giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi, provvedendo ad arare, diserbare e pulire le zone di terreno confinanti con aree boscate o vicine ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, creando "idonee fasce di protezione".
L'obbligo, finalizzato a "scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone" sarà in vigore sino al 15 settembre 2021, termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi, che, come detto, è ulteriormente prorogabile, in caso di necessità, sino 30 settembre 2021.
Il mancato rispetto dell'obbligo di interventi per la prevenzione degli incendi estivi imposto dall'ordinanza sindacale comporterà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 175 e 1.350 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge in materia.
Nell'ordinanza il Sindaco, inoltre, invita i cittadini a contattare tempestivamente, in caso di avvistamento di incendio, il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (tel. 115), il Comando di Polizia Locale (tel. 080.3751014) o il Comando Stazione Carabinieri (tel. 080.3751010).
Si ricorda che, in base alle disposizioni regionali, nel periodo 15 giugno-15 settembre, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, sarà tassativamente vietato:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (ad eccezione di quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Per l'inosservanza di tali divieti è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Il decreto regionale richiama, inoltre, gli obblighi relativi agli interventi di prevenzione incendi, che dovranno essere realizzati rispettando le disposizioni della legge regionale n. 38/2016 e le vigenti linee guida del relativo Piano regionale, e la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi boschivi da parte della Città Metropolitana e dei Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le organizzazioni di volontariato attive nell'ambito della protezione civile.
A livello comunale con l'ordinanza sindacale n. 281/2021, predisposta dal competente ufficio della Polizia Locale, gli obblighi e i divieti stabiliti dalla normativa regionale e nazionale sono integrati dall'ordine rivolto ai "proprietari, conduttori e/o gestori a qualsiasi titolo di fondi rustici, di aree incolte, abbandonate o comunque presentanti fattori di rischio di incendio" di eseguire in tempo utile (entro il 15 giugno) le necessarie opere di difesa passiva per l'eliminazione del rischio incendi, provvedendo ad arare, diserbare e pulire le zone di terreno confinanti con aree boscate o vicine ad abitazioni, ferrovie, strade ed autostrade, creando "idonee fasce di protezione".
L'obbligo, finalizzato a "scongiurare rischi di incendio per cause accidentali dai quali possano derivare pregiudizio a cose e/o persone" sarà in vigore sino al 15 settembre 2021, termine del periodo dichiarato a grave rischio incendi, che, come detto, è ulteriormente prorogabile, in caso di necessità, sino 30 settembre 2021.
Il mancato rispetto dell'obbligo di interventi per la prevenzione degli incendi estivi imposto dall'ordinanza sindacale comporterà una sanzione amministrativa di importo compreso tra 175 e 1.350 euro, fatta salva l'applicazione di ulteriori disposizioni di legge in materia.
Nell'ordinanza il Sindaco, inoltre, invita i cittadini a contattare tempestivamente, in caso di avvistamento di incendio, il Comando Stazione Carabinieri Forestale di Bari (tel. 080.5583518), i Vigili del Fuoco (tel. 115), il Comando di Polizia Locale (tel. 080.3751014) o il Comando Stazione Carabinieri (tel. 080.3751010).
Si ricorda che, in base alle disposizioni regionali, nel periodo 15 giugno-15 settembre, in tutte le aree a rischio di incendio boschivo e/o immediatamente ad esse adiacenti, sarà tassativamente vietato:
· accendere fuochi di ogni genere;
· far brillare mine o usare esplosivi;
· usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
· usare motori (ad eccezione di quelli per lavori forestali autorizzati), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
· tenere in esercizio fornaci, forni a legna, discariche pubbliche e private incontrollate;
· fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
· esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta (lanterne volanti dotate di fiamme libere), nonché altri articoli pirotecnici;
· transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate;
· transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali, comunali, private e vicinali, gravate dai servizi di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
· abbandonare rifiuti nei boschi e in discariche abusive.
Per l'inosservanza di tali divieti è prevista una sanzione amministrativa di importo compreso tra 1.032,91 e 10.329,14 euro.
Il decreto regionale richiama, inoltre, gli obblighi relativi agli interventi di prevenzione incendi, che dovranno essere realizzati rispettando le disposizioni della legge regionale n. 38/2016 e le vigenti linee guida del relativo Piano regionale, e la necessità di una collaborazione attiva nella lotta agli incendi boschivi da parte della Città Metropolitana e dei Comuni, prevedendo la possibilità di utilizzare anche le organizzazioni di volontariato attive nell'ambito della protezione civile.