Nacci risponde ad Onda Civica sulla tassazione TARI delle aree sportive

«Le aree adibite ad attività sportiva sono escluse per loro natura dall’assoggettabilità a tassazione. È la legge» ha dichiarato l'assessore

mercoledì 23 giugno 2021 9.23

L'esclusione dalla tassazione TARI per le aree, esterne o interne, adibite ad attività ginnica o sportiva è prevista dalla legge nazionale e non è frutto di una scelta amministrativa.

A chiarirlo è l'assessore al bilancio, Domenico Nacci, che ricorda come in base all'articolo 1, comma 641, della legge n. 147/2013, con la quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale di cui la tassa rifiuti è una componente, «il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva».

«In soldoni – spiega Nacci - parliamo di esclusione ex lege, in quanto le aree, esterne o interne che siano, adibite ad attività sportiva sono escluse per loro natura dall'assoggettabilità a tassazione; questo non comporta una scelta amministrativa, ma la semplice applicazione della norma vigente. Non vi è, dunque, nessuna minore entrata, perché su quel tipo di area nessuna tassazione è richiedibile e pertanto è falso affermare che si avrà necessità di recuperare fantomatiche somme, aumentando la tassazione a carico degli altri contribuenti».

«Dall'applicazione della legge nazionale – aggiunge l'assessore al bilancio - consegue la necessità per l'Ente locale di non assoggettare alla tassa rifiuti i locali e le aree dove, secondo la comune esperienza, e fino a prova contraria, non si producono rifiuti urbani per la loro natura ovvero per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, precisando, nel caso degli impianti sportivi e delle palestre, che l'esenzione viene riconosciuta solo alle superfici riservate alla pratica sportiva o ginnica e restano imponibili le superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e aree destinate al pubblico» ha continuato «in questa vicenda – conclude Nacci – dispiace constatare che tanta disinformazione sia alimentata da movimenti politici nelle cui fila militano professionisti della legge, che pure possono vantare una vasta esperienza in materia tributaria».