Passaggio da Asv a Sanb: Sinistra Italiana preoccupata per il destino dei lavoratori
«Che fine faranno? Troppa confusione in chi sta scrivendo le regole»
lunedì 20 maggio 2019
13.30
Troppa attenzione su bilanci, debiti e incarichi e troppo poca sul destino dei lavoratori. È questa l'accusa che da Sinistra Italiana arriva alla politica locale in questa delicata fase di passaggio che porterà l'Azienda Servizi Vari di Bitonto a entrare nel soggetto unico che gestirà il ciclo rifiuti dei comuni di Bitonto, Terlizzi e Ruvo: la Sanb.
Secondo gli attivisti nessuno avrebbe ancora «chiesto all'ASV l'organico dei lavoratori assunti a tempo indeterminato interessati dal passaggio nell'organico della SANB! Qualcuno obietterebbe che esistono le norme di salvaguardia dei lavoratori nel caso di passaggio ad un nuovo gestore! Ma coloro che continuano a non interessarsi dei lavoratori ASV, sono a conoscenza che l'azienda non si occupa solo del servizio di igiene urbana e dunque dell'esistenza di lavoratori che non svolgono abitualmente tale servizio?».
«Noi di Sinistra Italiana siamo in apprensione – rimarcano dalla locale sezione del partito - siamo preoccupati perché il verbale non è assolutamente chiaro nella parte in cui si riferisce che entro il 10 giugno 2019 dovrebbe esserci la "sottoscrizione accordo sindacale per il passaggio diretto del personale da ASV e/o ASIPU". Di quale personale ASV si parla? Di quale numero si parla? Potrebbe essere solo il personale dell'ASIPU a transitare nei ruoli della SANB? E se l'esercizio della SANB si avvierà entro l'1 agosto 2019 con i soli Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi perché mai il personale ASIPU dovrebbe transitare nei ruoli della SANB?».
Ancora più complessa la questione legata all'art. 202, co. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, che secondo Sinistra Italiana sarebbe «in antitesi con il programma per l'avvio del servizio unitario da parte della SANB riportato nel suddetto verbale.
In particolare il testo normativo dispone che il personale che "otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile". Dunque, se il passaggio di dipendenti di ex aziende municipalizzate, nell'organigramma della SANB, deve avvenire con il trasferimento del ramo di azienda qual è la necessità di reperire una licenza in conto terzi per iscriversi all'Albo gestori ambientali come nuova azienda?».
«A questo punto ci si domanda – conclude la nota di SI - il cronoprogramma redatto dall'assemblea dei soci SANB è conforme al disposto dell'art. 202, co. 6 del D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui è previsto che il passaggio dei dipendenti debba avvenire con il trasferimento del ramo d'azienda?».
Secondo gli attivisti nessuno avrebbe ancora «chiesto all'ASV l'organico dei lavoratori assunti a tempo indeterminato interessati dal passaggio nell'organico della SANB! Qualcuno obietterebbe che esistono le norme di salvaguardia dei lavoratori nel caso di passaggio ad un nuovo gestore! Ma coloro che continuano a non interessarsi dei lavoratori ASV, sono a conoscenza che l'azienda non si occupa solo del servizio di igiene urbana e dunque dell'esistenza di lavoratori che non svolgono abitualmente tale servizio?».
«Noi di Sinistra Italiana siamo in apprensione – rimarcano dalla locale sezione del partito - siamo preoccupati perché il verbale non è assolutamente chiaro nella parte in cui si riferisce che entro il 10 giugno 2019 dovrebbe esserci la "sottoscrizione accordo sindacale per il passaggio diretto del personale da ASV e/o ASIPU". Di quale personale ASV si parla? Di quale numero si parla? Potrebbe essere solo il personale dell'ASIPU a transitare nei ruoli della SANB? E se l'esercizio della SANB si avvierà entro l'1 agosto 2019 con i soli Comuni di Bitonto, Ruvo di Puglia e Terlizzi perché mai il personale ASIPU dovrebbe transitare nei ruoli della SANB?».
Ancora più complessa la questione legata all'art. 202, co. 6 del D. Lgs. n. 152/2006, che secondo Sinistra Italiana sarebbe «in antitesi con il programma per l'avvio del servizio unitario da parte della SANB riportato nel suddetto verbale.
In particolare il testo normativo dispone che il personale che "otto mesi prima dell'affidamento del servizio, appartenga alle amministrazioni comunali, alle aziende ex municipalizzate o consortili e alle imprese private, anche cooperative, che operano nel settore dei servizi comunali per la gestione dei rifiuti sarà soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro, al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del servizio integrato dei rifiuti, con la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto. Nel caso di passaggio di dipendenti di enti pubblici e di ex aziende municipalizzate o consortili e di imprese private, anche cooperative, al gestore del servizio integrato dei rifiuti urbani, si applica, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la disciplina del trasferimento del ramo di azienda di cui all'articolo 2112 del codice civile". Dunque, se il passaggio di dipendenti di ex aziende municipalizzate, nell'organigramma della SANB, deve avvenire con il trasferimento del ramo di azienda qual è la necessità di reperire una licenza in conto terzi per iscriversi all'Albo gestori ambientali come nuova azienda?».
«A questo punto ci si domanda – conclude la nota di SI - il cronoprogramma redatto dall'assemblea dei soci SANB è conforme al disposto dell'art. 202, co. 6 del D. Lgs. 152/2006 nella parte in cui è previsto che il passaggio dei dipendenti debba avvenire con il trasferimento del ramo d'azienda?».