Rifiuti nelle campagne, Cia Puglia risponde. Sicolo: «Comune inadempiente»
Sicolo: «CIA Puglia disponibile a mettere a disposizione della comunità locale le proprie competenze»
domenica 23 ottobre 2022
Prosegue il botta e risposta tra Cia Puglia e Comune di Bitonto, cominciato con una denuncia del presidente della Confederazione Italiana Agricoltori pugliese, Gennaro Sicolo, sullo stato delle campagne bitontine, a cui ha fatto seguito la risposta congiunta dell'Amministrazione comunale e della SANB.
Il numero uno di Cia Puglia è tornato sull'argomento spiegando come «al di là del confuso e incerto richiamo al concetto di necessità – che fa il paio con la sorprendente derubricazione a mero "sfogo" che quella stessa nota fa delle legittime istanze di legalità sollevate da CIA Puglia a tutela dei diritti dei proprietari dei fondi agricoli in cui i rifiuti siano stati indebitamente abbandonati – mi preme evidenziare l'insipienza delle norme giuridiche che continua ad ispirare l'(in)azione del Comune di Bitonto sul tema che qui si discute e la conseguente necessità di fare definitivamente chiarezza – giuridica – sull'imputazione degli oneri economici di rimozione e smaltimento dei rifiuti».
«La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 192 del Testo unico sull'Ambiente, il quale, al terzo comma, obbliga in via principale l'autore del fatto illecito – ossia colui che abbandona i rifiuti – a provvedere alla loro rimozione e al conseguente smaltimento nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Ciò implica anzitutto per l'Amministrazione procedente (ossia, il Comune in cui il fondo è ubicato) l'obbligo di porre in essere ogni attività d'indagine volta all'individuazione del responsabile dell'abbandono. In tal senso, verte sull'Amministrazione l'onere giuridico sia di condurre un'istruttoria scrupolosa e adeguata sia di redigere una relazione documentata sugli esiti della stessa, da rendere accessibile a tutti gli interessati, in primo luogo il titolare del fondo (T.A.R. Campania, sez. V, 15 settembre 2020, n. 3840)», ha aggiunto Sicolo.
«Solo successivamente, qualora le indagini condotte sull'autore del fatto non abbiano avuto esito, e in via sussidiaria, l'Ente potrà rivalersi nei confronti del proprietario del terreno in cui i rifiuti sono stati abbandonati, il quale risponde in solido del fatto illecito unicamente qualora la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa», precisa il presidente di Cia Puglia
«Ciò premesso, è di tutta evidenza come tale prova – a cui, ricordiamo, il Comune è legislativamente obbligato – risulti di ardua dimostrazione quando il proprietario del fondo sia un agricoltore e quel terreno sia la sua unica o principale fonte di reddito, essendo quel bene oggetto di una cura necessariamente attenta e peculiare - conclude -. Riteniamo sia finalmente giunto il momento di una puntuale regolamentazione delle questioni agricole e agrarie che afferiscono alle competenze del Comune, attraverso l'approvazione di un Regolamento di Polizia rurale che assicuri, nel territorio comunale, la corretta e regolare applicazione delle leggi e di ogni altra disposizione che interessi la cultura agraria e l'attività nelle campagne».
Il numero uno di Cia Puglia è tornato sull'argomento spiegando come «al di là del confuso e incerto richiamo al concetto di necessità – che fa il paio con la sorprendente derubricazione a mero "sfogo" che quella stessa nota fa delle legittime istanze di legalità sollevate da CIA Puglia a tutela dei diritti dei proprietari dei fondi agricoli in cui i rifiuti siano stati indebitamente abbandonati – mi preme evidenziare l'insipienza delle norme giuridiche che continua ad ispirare l'(in)azione del Comune di Bitonto sul tema che qui si discute e la conseguente necessità di fare definitivamente chiarezza – giuridica – sull'imputazione degli oneri economici di rimozione e smaltimento dei rifiuti».
«La normativa di riferimento è contenuta nell'art. 192 del Testo unico sull'Ambiente, il quale, al terzo comma, obbliga in via principale l'autore del fatto illecito – ossia colui che abbandona i rifiuti – a provvedere alla loro rimozione e al conseguente smaltimento nonché al ripristino dello stato dei luoghi. Ciò implica anzitutto per l'Amministrazione procedente (ossia, il Comune in cui il fondo è ubicato) l'obbligo di porre in essere ogni attività d'indagine volta all'individuazione del responsabile dell'abbandono. In tal senso, verte sull'Amministrazione l'onere giuridico sia di condurre un'istruttoria scrupolosa e adeguata sia di redigere una relazione documentata sugli esiti della stessa, da rendere accessibile a tutti gli interessati, in primo luogo il titolare del fondo (T.A.R. Campania, sez. V, 15 settembre 2020, n. 3840)», ha aggiunto Sicolo.
«Solo successivamente, qualora le indagini condotte sull'autore del fatto non abbiano avuto esito, e in via sussidiaria, l'Ente potrà rivalersi nei confronti del proprietario del terreno in cui i rifiuti sono stati abbandonati, il quale risponde in solido del fatto illecito unicamente qualora la violazione sia ad esso imputabile a titolo di dolo o di colpa», precisa il presidente di Cia Puglia
«Ciò premesso, è di tutta evidenza come tale prova – a cui, ricordiamo, il Comune è legislativamente obbligato – risulti di ardua dimostrazione quando il proprietario del fondo sia un agricoltore e quel terreno sia la sua unica o principale fonte di reddito, essendo quel bene oggetto di una cura necessariamente attenta e peculiare - conclude -. Riteniamo sia finalmente giunto il momento di una puntuale regolamentazione delle questioni agricole e agrarie che afferiscono alle competenze del Comune, attraverso l'approvazione di un Regolamento di Polizia rurale che assicuri, nel territorio comunale, la corretta e regolare applicazione delle leggi e di ogni altra disposizione che interessi la cultura agraria e l'attività nelle campagne».