Presunta combine Bitonto-Picerno: deferiti calciatori, dirigenti e società
Lo ha comunicato ieri la FIGC con una nota ufficiale. Ora le carte passano in mano al Tribunale Federale Nazionale
martedì 11 agosto 2020
11.05
Nuova tegola per i colori neroverdi dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio sul caso della presunta combine Bitonto-Picerno. Il Procuratore Federale ha infatti deferito i calciatori, i dirigenti e le società coinvolte nel procedimento aperto sulla gara del 5 maggio 19 fra le due squadra, vinta 3-2 dai lucani che, proprio grazie a quella vittoria, riuscirono a essere promossi direttamente in serie C senza passare dai playoff.
«Il Procuratore Federale f.f. - si legge nella nota - esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, con riferimento all'incontro Picerno- Bitonto, disputato in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, ha deferito a vario titolo presso il tribunale Federale Nazionale i calciatori Michele Anaclerio, Antonio Giulio Picci, Daniele Fiorentino, Giovanni Montrone, Onofrio Turitto, Francesco Cosimo Patierno, all'epoca dei fatti calciatori dell'USD Bitonto; Francesco Rossiello, Nicola De Santis e Paolo D'Aucelli rispettivamente ex vice presidente, Direttore generale e dirigente-segretario del medesimo sodalizio; Vincenzo Mitro, già Direttore generale dell'ASD Pacierno. Deferite inoltre per responsabilità oggettiva le società medesime e il Potenza Calcio».
Adesso la documentazione passa nelle mani del Tribunale Federale Nazionale per decidere, in pratica, le sorti della società sportiva neroverde che, in attesa della definizione della situazione, ha operato nel mercato solo in uscita senza impegnare nuovi giocatori.
Di seguito, il testo integrale del provvedimento:
«La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale f.f., esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale:
ANACLERIO Michele, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Bitonto (promotore dell'accordo illecito) e DE SANTIS Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore ANACLERIO Michele e la società A.Z. Picerno), in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per aver, in concorso tra loro, con i soggetti indicati e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per avere direttamente e personalmente delineato i dettagli dell'accordo illecito, a seguito del quale ANACLERIO Michele concordava con DE SANTIS Vincenzo la consegna della somma di € 25.000,00 (proveniente dalla società A.Z. Picerno) come contropartita dell'illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore, somma, che ricevuta dal capitano, PATIERNO Francesco Cosimo, veniva da quest'ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell'illecito, riservando una quota-parte a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta;
- DE SANTIS Nicola, all'epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, il DE SANTIS Nicola, dopo aver preventivamente informato ROSSIELLO Francesco, all'epoca dei fatti vice presidente della società U.S.D. Bitonto delegato alla firma, consentiva e autorizzava l'accordo illecito così come rappresentatogli da ANACLERIO Michele, ricevendo, altresì, la quota parte di sua spettanza della somma concordata e consegnata per l'illecito, pari ad € 500,00;
- PICCI Antonio Giulio, FIORENTINO Daniele, MONTRONE Giovanni, TURITTO Onofrio, PATIERNO Francesco Cosimo (capitano) all'epoca dei fatti calciatori della società U.S.D. Bitonto, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per aver tutti, in concorso tra loro, con gli altri soggetti di cui al presente provvedimento di incolpazione, e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, conseguendo come contropartita quota parte della complessiva somma di € 25.000,00 concordata per la realizzazione dell'illecito, somma che, consegnata al capitano PATIERNO Francesco Cosimo, veniva da quest'ultimo ripartita e distribuita secondo le indicazioni ricevute da ANACLERIO, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell'illecito , fatta salva la quota-parte riservata a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta . In particolare, al PATIERNO Francesco Cosimo (capitano), pur avendo richiesto la somma di € 1.700,00, veniva riconosciuta la somma di € 1.450,00;
- ROSSIELLO Francesco, all'epoca dei fatti vice presidente della società U.S.D. Bitonto con potere di firma, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare per aver consentito e autorizzato l'illecito accordo riferitogli da DE SANTIS Nicola, all'epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto, finalizzato a determinare un risultato finale della gara favorevole all'A.S.D. P.AZ Picerno, e comunque, utile per la promozione della stessa nella categoria superiore, in cambio della corresponsione della somma di € 25.000,00 da parte della società A.S.D. P AZ Picerno da distribuirsi fra i tesserati della U.S.D. Bitonto partecipanti all'illecito, fatta salva la quota-parte riconosciuta a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta;
- MITRO Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.S.D. P AZ Picerno, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per aver condotto e definito la trattativa dell'accordo illecito per il tramite di DE SANTIS Vincenzo, mettendo a disposizione di quest'ultimo la somma di € 25.000,00, successivamente consegnata dal De Santis a PATIERNO Francesco Cosimo (capitano della squadra U.S.D. Bitonto) e da questi ripartita e distribuita fra i tesserati del Bitonto coinvolti nell'illecito, fatta salva la quota-parte riservata a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta, al fine di assicurare, per la predetta gara, un risultato finale favorevole alla società A.S.D. P AZ Picerno, allo scopo di far conseguire alla stessa società direttamente la vittoria del campionato senza dover affrontare gli "spareggi" dei Play Off;
- D'AUCELLI Paolo (detto Paolone) all'epoca dei fatti dirigente-segretario della società U.S.D. Bitonto in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 7 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 7, C.G.S.), per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza per il tramite di ANACLERIO Michele della "combine" riguardante la gara PicernoBitonto, disputata in data 05/05/2019, valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ;
- AZ Picerno srl (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 2 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.), in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente MITRO Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.S.D. P AZ Picerno in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;
- U.S.D. Bitonto a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 1, 2 e 3 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co.1, 2 e 3 del C.G.S.), in ordine agli addebiti contestati - rispettivamente - ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, ROSSIELLO Francesco, all'epoca dei fatti vice presidente della società U.S.D. Bitonto delegato alla firma, DE SANTIS Nicola, all'epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto, ANACLERIO Michele, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Bitonto, PICCI Antonio Giulio, FIORENTINO Daniele, MONTRONE Giovanni, TURITTO Onofrio, PATIERNO Francesco Cosimo (capitano) all'epoca dei fatti calciatori della società U.S.D. Bitonto e D'AUCELLI Paolo (detto Paolone) all'epoca dei fatti segretario della società U.S.D. Bitonto, in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;
- Potenza Calcio srl (matr. 947700) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.) per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili al proprio dirigente DE SANTIS Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore ANACLERIO Michele e la società A.Z. Picerno), in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti».
«Il Procuratore Federale f.f. - si legge nella nota - esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, con riferimento all'incontro Picerno- Bitonto, disputato in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, ha deferito a vario titolo presso il tribunale Federale Nazionale i calciatori Michele Anaclerio, Antonio Giulio Picci, Daniele Fiorentino, Giovanni Montrone, Onofrio Turitto, Francesco Cosimo Patierno, all'epoca dei fatti calciatori dell'USD Bitonto; Francesco Rossiello, Nicola De Santis e Paolo D'Aucelli rispettivamente ex vice presidente, Direttore generale e dirigente-segretario del medesimo sodalizio; Vincenzo Mitro, già Direttore generale dell'ASD Pacierno. Deferite inoltre per responsabilità oggettiva le società medesime e il Potenza Calcio».
Adesso la documentazione passa nelle mani del Tribunale Federale Nazionale per decidere, in pratica, le sorti della società sportiva neroverde che, in attesa della definizione della situazione, ha operato nel mercato solo in uscita senza impegnare nuovi giocatori.
Di seguito, il testo integrale del provvedimento:
«La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica che il Procuratore Federale f.f., esaminati gli atti e valutate le risultanze dell'istruttoria espletata, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale:
ANACLERIO Michele, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Bitonto (promotore dell'accordo illecito) e DE SANTIS Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore ANACLERIO Michele e la società A.Z. Picerno), in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per aver, in concorso tra loro, con i soggetti indicati e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per avere direttamente e personalmente delineato i dettagli dell'accordo illecito, a seguito del quale ANACLERIO Michele concordava con DE SANTIS Vincenzo la consegna della somma di € 25.000,00 (proveniente dalla società A.Z. Picerno) come contropartita dell'illecito accordo volto a determinare un risultato finale della gara favorevole al Picerno e, comunque, utile per la promozione nella serie superiore, somma, che ricevuta dal capitano, PATIERNO Francesco Cosimo, veniva da quest'ultimo ripartita e distribuita, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell'illecito, riservando una quota-parte a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta;
- DE SANTIS Nicola, all'epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, il DE SANTIS Nicola, dopo aver preventivamente informato ROSSIELLO Francesco, all'epoca dei fatti vice presidente della società U.S.D. Bitonto delegato alla firma, consentiva e autorizzava l'accordo illecito così come rappresentatogli da ANACLERIO Michele, ricevendo, altresì, la quota parte di sua spettanza della somma concordata e consegnata per l'illecito, pari ad € 500,00;
- PICCI Antonio Giulio, FIORENTINO Daniele, MONTRONE Giovanni, TURITTO Onofrio, PATIERNO Francesco Cosimo (capitano) all'epoca dei fatti calciatori della società U.S.D. Bitonto, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per aver tutti, in concorso tra loro, con gli altri soggetti di cui al presente provvedimento di incolpazione, e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H, conseguendo come contropartita quota parte della complessiva somma di € 25.000,00 concordata per la realizzazione dell'illecito, somma che, consegnata al capitano PATIERNO Francesco Cosimo, veniva da quest'ultimo ripartita e distribuita secondo le indicazioni ricevute da ANACLERIO, fra i tesserati della U.S.D. Bitonto coinvolti nell'illecito , fatta salva la quota-parte riservata a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta . In particolare, al PATIERNO Francesco Cosimo (capitano), pur avendo richiesto la somma di € 1.700,00, veniva riconosciuta la somma di € 1.450,00;
- ROSSIELLO Francesco, all'epoca dei fatti vice presidente della società U.S.D. Bitonto con potere di firma, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H; in particolare per aver consentito e autorizzato l'illecito accordo riferitogli da DE SANTIS Nicola, all'epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto, finalizzato a determinare un risultato finale della gara favorevole all'A.S.D. P.AZ Picerno, e comunque, utile per la promozione della stessa nella categoria superiore, in cambio della corresponsione della somma di € 25.000,00 da parte della società A.S.D. P AZ Picerno da distribuirsi fra i tesserati della U.S.D. Bitonto partecipanti all'illecito, fatta salva la quota-parte riconosciuta a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta;
- MITRO Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.S.D. P AZ Picerno, in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 1, 2 e 5 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 1, 2 e 5, C.G.S.) per avere, in concorso con i soggetti indicati negli altri capi di incolpazione e con altri soggetti allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare il regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno- Bitonto, disputata in data 05/05/2019 e valevole per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ; in particolare, per aver condotto e definito la trattativa dell'accordo illecito per il tramite di DE SANTIS Vincenzo, mettendo a disposizione di quest'ultimo la somma di € 25.000,00, successivamente consegnata dal De Santis a PATIERNO Francesco Cosimo (capitano della squadra U.S.D. Bitonto) e da questi ripartita e distribuita fra i tesserati del Bitonto coinvolti nell'illecito, fatta salva la quota-parte riservata a DE SANTIS Vincenzo che ne faceva richiesta, al fine di assicurare, per la predetta gara, un risultato finale favorevole alla società A.S.D. P AZ Picerno, allo scopo di far conseguire alla stessa società direttamente la vittoria del campionato senza dover affrontare gli "spareggi" dei Play Off;
- D'AUCELLI Paolo (detto Paolone) all'epoca dei fatti dirigente-segretario della società U.S.D. Bitonto in ordine alla violazione dell'art. 7 co. 7 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfuso nell'art. 30, comma 7, C.G.S.), per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale di essere venuto a conoscenza per il tramite di ANACLERIO Michele della "combine" riguardante la gara PicernoBitonto, disputata in data 05/05/2019, valevole per la per la determinazione della classifica finale del Campionato di Serie D, Girone H ;
- AZ Picerno srl (matr. 943107) a titolo di responsabilità oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 2 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.), in ordine agli addebiti contestati al proprio dirigente MITRO Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore generale della società A.S.D. P AZ Picerno in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;
- U.S.D. Bitonto a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ex artt. 7, co. 2, e 4, co. 1, 2 e 3 del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co.1, 2 e 3 del C.G.S.), in ordine agli addebiti contestati - rispettivamente - ai propri tesserati, all'epoca dei fatti, ROSSIELLO Francesco, all'epoca dei fatti vice presidente della società U.S.D. Bitonto delegato alla firma, DE SANTIS Nicola, all'epoca dei fatti direttore generale della società U.S.D. Bitonto, ANACLERIO Michele, all'epoca dei fatti calciatore della società U.S.D. Bitonto, PICCI Antonio Giulio, FIORENTINO Daniele, MONTRONE Giovanni, TURITTO Onofrio, PATIERNO Francesco Cosimo (capitano) all'epoca dei fatti calciatori della società U.S.D. Bitonto e D'AUCELLI Paolo (detto Paolone) all'epoca dei fatti segretario della società U.S.D. Bitonto, in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti;
- Potenza Calcio srl (matr. 947700) a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, co. 2, del C.G.S., vigente all'epoca dei fatti (oggi trasfusi negli artt. 30, comma 2, e 6 co. 2 del C.G.S.) per le condotte, quali sopra descritte, ascrivibili al proprio dirigente DE SANTIS Vincenzo, all'epoca dei fatti direttore sportivo della società Potenza Calcio (intermediario tra il calciatore ANACLERIO Michele e la società A.Z. Picerno), in relazione alla gara Picerno- Bitonto del 05/05/2019, per i fatti così come sopra descritti».