Territorio e Ambiente
I giudici stoppano la discarica Fer.Live e condannano la società a pagare le spese processuali
Le motivazioni della sentenza che ha disinnescato la bomba ecologica che rischiava di nascere in contrada Colaianni
Bitonto - mercoledì 29 agosto 2018
8.24
Ci sono motivazioni precise all'origine del provvedimento con cui i giudici della Quarta Sezione del Consiglio di Stato hanno stoppato, di fatto, la discarica di materiali ferrosi e rifiuti pericolosi che la Fer.Live voleva realizzare a Bitonto in contrada Colaianni. La sentenza ha infatti respinto al mittente il ricorso presentato dalla società contro la Città Metropolitana di Bari e il comune di Bitonto che avevano negato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, che avrebbe spianato la strada al loro progetto industriale.
Determinanti, come rilevato dai giudici, anche i contributi del comune di Terlizzi e del Comitato Ambiente è Vita, che la società aveva provato anche a tenere fuori dal dibattimento, ottenendo invece anche in questo il diniego del Consiglio di Stato.
Tutto il dibattimento si è articolato attorno a un concetto, più volte ribadito nella sentenza: «La provincia di Bari (ora Città Metropolitana di Bari) ha negato l'AIA in quanto ha rilevato che l'area interessata dall'intervento, destinata a zona agricola, non fosse compatibile con le prescrizioni sulla localizzazione degli impianti dettate dal Piano di gestione dei rifiuti speciali della regione Puglia».
Inutile il tentativo della Fer.Live di evidenziare come la Provincia avesse «omesso di considerare nel diniego impugnato la circostanza che il progetto aveva già ottenuto una favorevole Valutazione d'impatto ambientale». «La VIA – ha invece replicato il Consiglio di Stato - era stata emanata con l'espressa riserva, formulata dal Comune di Bitonto, di valutare in modo più approfondito in sede di AIA gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica dell'impianto e, quindi, anzitutto la sua localizzazione. (Clausola peraltro non impugnata dalla società appellante)».
Grande peso ha avuto poi il fatto che la società avrebbe dovuto impugnare, contestualmente al diniego dell'AIA, anche il Piano di gestione dei rifiuti speciali della regione Puglia (PGRRS). Una strada poi percorsa, in ogni caso tardivamente, dalla società, ma «malgrado l'impugnativa in via subordinata del PRGRS così come svolta nell'ultima parte del ricorso introduttivo – spiegano i giudici - il gravame così come strutturato non è stato notificato alla Regione Puglia, da considerarsi viceversa come parte necessaria del presente giudizio, nella qualità di Pubblica Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato».
Il Consiglio di Stato ha poi rigettato tutti i vizi di forma che la Fer.Live aveva contestato alla sentenza del Tar Puglia che aveva in primo grado dato ragione alla Città Metropolitana e al Comune, sottolineando come «il sistema di principi, cristallizzati da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, salvaguarda una concezione del paesaggio quale valore "primario", di "morfologia del territorio" per i contenuti ambientali e culturali che contiene, la cui tutela trova espressione diretta nei piani territoriali a valenza ambientale o nei piani paesaggistici redatti dalle regioni».
«La Provincia – si legge ancora nella sentenza - non avrebbe mai potuto derogare, ai sensi del citato art. 208, ai divieti di localizzazione dell'impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, previsti dal PRGRS […] consentendo la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero dei metalli da rifiuti con annessa discarica per l'abbancamento di due milioni di mc di rifiuti».
«Per questi motivi – concludono i giudici - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società Fer.Live al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite nella misura di euro 5.000,00(cinquemila/00) per ciascuna di esse (per un totale di 20.000,00 - ventimila euro), oltre agli accessori di legge».
Determinanti, come rilevato dai giudici, anche i contributi del comune di Terlizzi e del Comitato Ambiente è Vita, che la società aveva provato anche a tenere fuori dal dibattimento, ottenendo invece anche in questo il diniego del Consiglio di Stato.
Tutto il dibattimento si è articolato attorno a un concetto, più volte ribadito nella sentenza: «La provincia di Bari (ora Città Metropolitana di Bari) ha negato l'AIA in quanto ha rilevato che l'area interessata dall'intervento, destinata a zona agricola, non fosse compatibile con le prescrizioni sulla localizzazione degli impianti dettate dal Piano di gestione dei rifiuti speciali della regione Puglia».
Inutile il tentativo della Fer.Live di evidenziare come la Provincia avesse «omesso di considerare nel diniego impugnato la circostanza che il progetto aveva già ottenuto una favorevole Valutazione d'impatto ambientale». «La VIA – ha invece replicato il Consiglio di Stato - era stata emanata con l'espressa riserva, formulata dal Comune di Bitonto, di valutare in modo più approfondito in sede di AIA gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica dell'impianto e, quindi, anzitutto la sua localizzazione. (Clausola peraltro non impugnata dalla società appellante)».
Grande peso ha avuto poi il fatto che la società avrebbe dovuto impugnare, contestualmente al diniego dell'AIA, anche il Piano di gestione dei rifiuti speciali della regione Puglia (PGRRS). Una strada poi percorsa, in ogni caso tardivamente, dalla società, ma «malgrado l'impugnativa in via subordinata del PRGRS così come svolta nell'ultima parte del ricorso introduttivo – spiegano i giudici - il gravame così come strutturato non è stato notificato alla Regione Puglia, da considerarsi viceversa come parte necessaria del presente giudizio, nella qualità di Pubblica Amministrazione che ha emanato l'atto impugnato».
Il Consiglio di Stato ha poi rigettato tutti i vizi di forma che la Fer.Live aveva contestato alla sentenza del Tar Puglia che aveva in primo grado dato ragione alla Città Metropolitana e al Comune, sottolineando come «il sistema di principi, cristallizzati da una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa, salvaguarda una concezione del paesaggio quale valore "primario", di "morfologia del territorio" per i contenuti ambientali e culturali che contiene, la cui tutela trova espressione diretta nei piani territoriali a valenza ambientale o nei piani paesaggistici redatti dalle regioni».
«La Provincia – si legge ancora nella sentenza - non avrebbe mai potuto derogare, ai sensi del citato art. 208, ai divieti di localizzazione dell'impianto e della annessa discarica in area non industriale, ma agricola, previsti dal PRGRS […] consentendo la realizzazione di un impianto per il trattamento ed il recupero dei metalli da rifiuti con annessa discarica per l'abbancamento di due milioni di mc di rifiuti».
«Per questi motivi – concludono i giudici - il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la società Fer.Live al pagamento delle spese di giudizio in favore delle parti costituite nella misura di euro 5.000,00(cinquemila/00) per ciascuna di esse (per un totale di 20.000,00 - ventimila euro), oltre agli accessori di legge».